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Ordinanza — n. 19515/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against robbery conviction regarding aggravating circumstances and mitigating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19515/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Adil Boudhar inadmissible, upholding the lower court's conviction for robbery. The court found the first ground challenging the application of an aggravating circumstance regarding the victim's age to be unfounded, as the appellate court correctly distinguished it from general vulnerability. Furthermore, the denial of generic mitigating circumstances was supported by the absence of positive elements and the defendant's prior criminal record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies, cod. pen.; Art. 61, n. 5, cod. pen. The special aggravating circumstance for robbery based on the victim's age refers to the specific fact of the victim exceeding sixty-five years, not a presumption of vulnerability, and the appellate court's reasoning on this distinction is not vitiated by error.

Parole chiave

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robbery aggravating circumstance victim age sixty-five general mitigating circumstances prior criminal record inadmissible appeal Court of Cassation Italian criminal law supplemento per l'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies, cod. pen.
Letto il ricorso di Adil Boudhar; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n.
Art. 61, n. 5, cod. pen.
pen., è correlata al dato del superamento dell'età di sessantacinque anni da parte della persona offesa, e non alla presunzione relativa di maggior vulnerabilità della vittima in ragione dell'età, cui fa, invece, riferimento la circostanza aggravante comune prevista dall'art. 61, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17320 del 09/12/2022, Cantinnir
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
260610), valorizzando in tale direzione i precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUDHAR ADIL (CUI 04UXDAD) nato il 26/03/1991 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Adil Boudhar; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3 -quinquies, cod. pen. in ordine al reato di rapina ascritto all'odierno ricorrente, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ritenuto sussistente la suddetta aggravante sulla base di congrue argomentazioni di fatto e di diritto (si veda pag. 3 della impugnata sentenza), considerando che - contrariamente a quanto evidenziato dal ricorrente - «La circostanza aggravante speciale, prevista, per il delitto di rapina, dall'art. 628, comma terzo, n. 3- quinquies, cod. pen., è correlata al dato del superamento dell'età di sessantacinque anni da parte della persona offesa, e non alla presunzione relativa di maggior vulnerabilità della vittima in ragione dell'età, cui fa, invece, riferimento la circostanza aggravante comune prevista dall'art. 61, n. 5), cod. pen.» (cfr.

Sez. 2, n., 17320 del 09/12/2022, dep. 2023, Cantinnir, Rv. 284527 - 01); che peraltro la corte di appello ha anche fornito spiegazione della consapevolezza dell'imputato circa l'età della vittima; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, con cui i giudici di appello, in linea con il consolidato indirizzo di questa Corte, hanno posto a base del diniego delle suddette diminuenti l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), valorizzando in tale direzione i precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci