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Ordinanza — n. 19514/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of specific reasoning on aggravated theft qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19514/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Danjel Cokaj inadmissible, rejecting his claims regarding the conviction for aggravated theft. The appellant argued that the lower court failed to properly reclassify the crime and lacked specific reasoning on the immediate connection to the stolen goods, but the court found these arguments merely repetitive of already resolved points. The decision relied on established case law to affirm that the lower court correctly applied the law by noting the lack of demonstrative evidence linking the defendant's possession directly to the theft.

Regesto Legislator

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Art. 110-648 cod. pen.; Art. 648, comma quarto, cod. pen.: An appeal claiming a lack of specific reasoning or violation of the principle of correlation between indictment and judgment is inadmissible if the lower court's decision is logically sound and based on established jurisprudence regarding the qualification of the crime and the assessment of mitigating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific reasoning aggravated theft qualification principle of correlation mitigating circumstances Cassazione ordinanza repetitive arguments attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 110-648 cod. pen.
Art. 648, comma quarto, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
270120 - 0; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti
pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale posto a base del diniego, in linea con l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COKAJ DANJEL nato il 29/12/1994 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Danjel Cokaj; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui, prospettando doglianze in fatto, si contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di concorso in ricettazione ascritto all'odierno ricorrente in quello di concorso in furto aggravato, risulta privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di appello, che, con lineare e congrua motivazione, facendo esatta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 0; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 0) hanno indicato gli elementi di fatto e le ragioni diritto per cui, non avendo la difesa fornito alcun elemento effettivamente dimostrativo della "immediata" - nel senso letterale di "non mediata" - riconducibilità della detenzione delle cose di provenienza illecita al furto, debba ritenersi correttamente qualificato la vicenda in esame ai sensi degli artt. 110-648 cod. pen. (si vedano le pag. 3 e 4 della impugnata sentenza sul rinvenimento, a discreta distanza dal luogo di commissione del furto, del Cokaj e l'altro correo nella disponibilità delle bici di provenienza illecita, e sulla omessa giustificazione del possesso e della provenienza di detti beni); ritenuto che, di conseguenza, deve ritenersi, come già sottolineato dalla Corte territoriale, del tutto privo di fondamento il secondo nnotivo* .di ricorso con cui si lamenta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; osservato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale posto a base del diniego, in linea con l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 - 01), una congrua motivazione esente da vizi di logicità (si veda pag. 4 della impugnata sentenza sul valore non modesto dei beni ricettati), e pertanto, incensurabile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in dat