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Ordinanza — n. 19513/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated property damage due to lack of specific grounds and inadmissible arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19513/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Martinelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Martinelli argued that the lower court erred in relying on the victim's testimony and unusable photographs to establish liability for aggravated property damage. The court rejected these claims as repetitive, lacking specific factual comparison with the appellate decision, and legally unfounded regarding the admissibility of documentary evidence and mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and new; general complaints about factual evaluations or reliance on credible witness testimony and documentary evidence without concrete new arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal aggravated property damage specific grounds requirement witness credibility documentary evidence admissibility repetitive arguments court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
5 della impugnata sentenza) il mancato riconoscimento delle diminuenti in parola con l'insussistenza di elementi positivi valutabili a favore dell'odierno ricorrente (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
260610), valorizzando in questa direzione anche i precedenti penali a suo carico precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI FRANCESCO nato a PRATO il 08/02/1984 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Martinelli; considerato che tanto il primo motivo di ricorso quanto la prima censura prospettata con il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di danneggiamento aggravato ascritto all'odierno ricorrente, non sono formulati in termini consentiti in questa sede, essendo tesi a censurare una decisione errata perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle emergenze probatorie (e in particolare su una documentazione fotografica inutilizzabile e su una non attendibile individuazione effettuata dalla persona offesa), finendo così per reiterare doglianze già prospettate in appello e già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, dovendosi le stesse considerare prive di specificità e soltanto apparenti; che, infatti, quanto dedotto dal ricorrente non è connotato da un effettivo confronto con le argomentazioni poste a base del decisum dai giudici di appello, i quali hanno fondato il loro convincimento sulle dichiarazioni della persona offesa, che, ritenute completamente lineari e credibili, sia con riferimento al danneggiamento dell'auto, sia in ordine all'identificazione del suo autore, hanno poi ricevuto riscontro sulla base delle foto allegate all'integrazione della denuncia (si veda pag. 4 della impugnata sentenza), e che, comunque, per costante orientamento di questa Corte possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto; che, a tal proposito, va anche aggiunto come la documentazione fotografica in quanto produzione documentale non è affetta da inutilizzabilità; ritenuto che la seconda censura formulata con il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, poiché, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la Corte di appello ha congruamente motivato (si veda pag. 5 della impugnata sentenza) il mancato riconoscimento delle diminuenti in parola con l'insussistenza di elementi positivi valutabili a favore dell'odierno ricorrente (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), valorizzando in questa direzione anche i precedenti penali a suo carico precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nonché l'assenza di alcun segno di resipiscenza;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in