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Ordinanza — n. 19512/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of concrete specificity regarding generic mitigating circumstances under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19512/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Federico Semeria inadmissible due to the lack of concrete specificity required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant contested the denial of generic mitigating circumstances and the excessive sentence, arguing for their application despite the absence of positive elements like repentance or willingness to compensate. The court rejected these claims, affirming that the lower court correctly applied established principles allowing the denial of such circumstances when no positive factors exist.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds lack concrete specificity, as the refusal to recognize generic mitigating circumstances is justified by the absence of positive elements such as repentance or conciliatory intent.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances concrete specificity requirement inadmissibility of appeal Code of Criminal Procedure absence of repentance excessive sentence contest Cassa delle ammende attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Federico Semeria; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonché l'eccessività della pena inflitta, oltre non connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
pen., in quanto privo di concreta specificità, è manifestamente infondato, a fronte di una congrua motivazione posta a base del diniego dai giudici di appello, che hanno fatto corretta applicazione dei consolidati principi affermati da questa Corte (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMERIA FEDERICO nato a LIVORNO il 28/01/1982 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Federico Semeria; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonché l'eccessività della pena inflitta, oltre non connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen., in quanto privo di concreta specificità, è manifestamente infondato, a fronte di una congrua motivazione posta a base del diniego dai giudici di appello, che hanno fatto corretta applicazione dei consolidati principi affermati da questa Corte (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (si veda pag. 4 della impugnata sentenza, ove si è evidenziata l'assenza di resipiscenza, la mancanza di una volontà risarcitoria o anche solo conciliativa nei confronti della persona offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co