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Ordinanza — n. 19510/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding continued offenses penalty increase as procedural requirement was met.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19510/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied the legal standard for sentencing continued offenses. The appellant argued for a violation of law regarding the penalty increase, but the court found the reasoning sufficient to verify proportionality and compliance with statutory limits. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021: In cases of continued offenses, the judge must distinctly calculate and motivate the penalty increase for each satellite offense, ensuring the reasoning allows verification of proportionality and absence of material cumulation of sentences.

Parole chiave

Generato dall'IA
continued offenses penalty increase proportionality principle material cumulation sentencing guidelines appeal inadmissibility Cassation review domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC VAITER nato a BOLOGNA il 02/06/2000 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vaiter Halilovic; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aumento di pena determinato per la continuazione fra reati, è manifestamente infondato; che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che, dunque, nel caso di specie, l'onere argomentativo, contrariamente a quanto contestato, risulta congruamente assolto, con argomentazioni adeguate e non illogiche e, dunque, incensurabili in questa sede (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove, oltre ad indicare distintamente i singoli aumenti operati per i due reati satellite, si sono evidenziate le circostanze di luogo e le modalità della condotta con riferimento al furto e il fatto che entrambi i reati satellite sono stati realizzati in concorso con una persona minorenne); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il