Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as arguments contesting evidence evaluation lack specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mario Zanchetta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's revocation of a defense witness's testimony and the assessment of evidence, arguing they violated procedural law. The court rejected these claims because they merely reiterated arguments already examined in the appellate stage without providing specific, argumentative criticism required for a cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495, comma 4, cod. proc. pen.; The appeal must contain specific argumentative criticism of the judgment; generic reiteration of arguments already examined in the appellate stage renders the cassation appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANCHETTA MARIO nato a IESOLO il 21/01/1962 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; VI
RITENUTO IN FATTO
E CONSIQ,ERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di Mario Zanchetta; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all'art. 495, comma 4, cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale ritenuto correttamente revocata l'ordinanza di ammissione del teste della difesa da parte del giudice di primo grado, non è formulato in termini consentiti in questa sede perchè con argomentazioni tese a contestare la scelta del materiale probatorio, e in particolare l'omessa valutazione di una prova ritenuta asseritamente decisiva, e, dunque, invero, avulse dal sindacato di legittimità, il ricorrente ha prospettato profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 5- 7 della impugnata sentenza, ove si sono puntualmente evidenziate le ragioni poste a base della ritenuta irrilevanza e superfluità della deposizione del teste Di Giovanni); che, a tal proposito, giova ribadire che:
«il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti; con la conseguenza che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato» (Sez. 3, n. 13095 del 17/01/2017, S., Rv. 269331 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in questa sede, poiché esso risulta volto a denunciare un vizio di motivazione sulla base di una diversa valutazione e un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle risultanze processuali, mediante criteri di apprezzamento diversi da quelli adottati dal giudice di merito, finendo così per contestare il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni diverse sul giudizio di responsabilità; che, invece, premesso che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendosi limitare, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), nel caso di specie deve ravvisarsi come, la Corte territoriale, abbia chiaramente evidenziato i plurimi elementi in virtù dei quali deve identificarsi l'odierno ricorrente quale autore del reato di truffa ascrittogli (si vedano, -in particolare, le pagg. 9 -11 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.