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Ordinanza — n. 19508/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as legal qualification requires factual findings beyond cassation scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19508/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Erik Cavallo's appeal inadmissible because his request to reclassify the crime from theft to embezzlement required factual findings on the timeline of the stolen property. The court noted that the defendant's assertion of consummated theft was unsubstantiated by any specific confession or evidence. Consequently, the appeal was rejected as it attempted to resolve a matter of fact rather than pure law, leading to a ruling against the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 648 c.p.; Art. 624 c.p.: The Court of Cassation may decide on legal qualification of facts only if the appeal is admissible and does not require factual findings, as reclassification often depends on temporal details of the crime.

Parole chiave

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legal qualification Cassation scope factual findings theft embezzlement inadmissible appeal sciopero diritto di manifestare movimento operaio

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
il lasso temporale intercorrente tra la sottrazione della res e il rinvenimento della stessa, che è invero avulsa dal sindacato di legittimità, dovendosi a tal riguardo ribadire che «La questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod.
Art. 648 c.p.
Letto il ricorso di Erik Cavallo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'errata qualificazione giuridica del fatto ascritto all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 648 cod.
Art. 624 c.p.
pen., anziché ai sensi dell'art. 624 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Erik Cavallo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'errata qualificazione giuridica del fatto ascritto all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 648 cod. pen., anziché ai sensi dell'art.
art. 624 cod. pen
pen., anziché ai sensi dell'art. 624 cod. pen., con conseguente declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché la riqualificazione ivi richiesta attiene ad una quaestio facti, riguardante.
art. 609 cod. proc. pen
il lasso temporale intercorrente tra la sottrazione della res e il rinvenimento della stessa, che è invero avulsa dal sindacato di legittimità, dovendosi a tal riguardo ribadire che «La questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018
e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto» (così, ex multis, Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO ERIK nato a VITTORIA il 27/04/1985 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Erik Cavallo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'errata qualificazione giuridica del fatto ascritto all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 648 cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 624 cod. pen., con conseguente declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché la riqualificazione ivi richiesta attiene ad una quaestio facti, riguardante. il lasso temporale intercorrente tra la sottrazione della res e il rinvenimento della stessa, che è invero avulsa dal sindacato di legittimità, dovendosi a tal riguardo ribadire che «La questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto» (così, ex multis, Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651 - 01); che peraltro l'avvenuta consumazione del reato di furto ad opera dell'imputato è rimasta mera asserzione difensiva non suffragata da alcuna specifica dichiarazione dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 apri