Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Giuseppe Ciatto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding illegal grazing, threats, and evidence interpretation to be manifestly unfounded, repetitive, or lacking specific argumentation. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits, upholding the lower court's findings on the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, repetitive, or lack specific argumentation, thereby failing to demonstrate a violation of law or defect of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIATTO GIUSEPPE nato a TAORMINA il 26/07/1988 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ciatto Giuseppe e la memoria depositata nell'interesse dello stesso da parte del suo difensore; ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.636 cod. pen. è manifestamente infondato e reiterativo alla luce dei precisi argomenti svolti dalla Corte di appello a pag.6 della motivazione ove vengono esposte le ragioni sulla base delle quali ritenere che il pascolo abusivo avvenne proprio volontariamente; che alcun fondamento assumono anche le doglianze relative al numero degli animalOosto che anche sul punto le osservazioni della corte di merito, fondate anche sul materiale fotografico, paiono non censurabili; che anche il secondo motivo appare meramente reiterativo, avuto riguardo all'affermazione di responsabilità in doppia conforme per il reato di minaccia fondata sulle attendibili dichiarazioni della persona offesa; che alcun rilievo assume l'errata indicazione del nome di battesimo della persona offesa lamentato con il secondo motivo; che il terzo motivo si riduce in una alternativa lettura dei mezzi di prova non consentita avendo la corte di merito dato atto del contegno chiaramente intimidatorio col quale venne rivolta la frase all'indirizzo della p.o.; che il quarto motivo deduce doglianze generiche prive di qualsiasi specifica argomentazione e comunque manifestamente infondate,non ravvisandosi alcuna violazione dei principi in tema di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto pertanto; che alcun fondamento assumono anche le ragioni esposte nella depositata memoria; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile Muscolino Domenico che liquida in euro 2686,00 oltre accessori di legge