Civil appeal dismissed for inadmissibility due to lack of procedural grounds and improper reformatio in peius.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil appeal filed by Maurizio Moroni against the Condominium inadmissible. The appellate court had reversed a first-instance acquittal by applying a different evidentiary assessment regarding the defendant's use of condominium funds, despite the criminal case being extinguished by prescription. The court rejected the claim of improper reformatio in peius because the appellate judges conducted a comprehensive re-evaluation of the entire evidence file without needing to renew the trial or address specific procedural violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. civ.: The appeal is inadmissible when the appellate court conducts a full re-evaluation of the evidence without violating the principle of reformatio in peius, as the lower court's acquittal was based on different factual findings rather than a mere increase in penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Moroni Maurizio nato a Roma il 05/11/1963 nel quale è costituito parte civile: Condominio via lungomare 3275, Latina avverso la sentenza del 09/09/2024 della Corte d'appello di Roma
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diMaurizio Moroni; Lette le conclusioni presentate in data 17 aprile 2025 nell’interesse della parte civile “Condominio lungomare 3275, Latina” con allegata nota spese della quale si è chiesta la liquidazione; Rilevato che la Corte di appello di Roma con la sentenza qui impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina in data 10 dicembre 2019 che aveva assolto l’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”, a seguito di impugnazioni proposte dal Pubblico Ministero presso il Tribunale e dalla Procura generale oltre che dalla parte civile, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di appropriazione indebita allo stesso ascritto per essere detto reato estinto per prescrizione, peraltro adottando le consequenziali statuizioni civili; rilevato che la difesa dell’imputato con motivo unico ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha proceduto ad una reformatio in peius della sentenza assolutoria di primo grado senza procedere ad un adeguato esame dei motivi di gravame presentati dalle altre parti processuali oltre che procedere a delineare con adeguatezza le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio rispetto alla decisione riformata, nonché senza procedere alla necessaria rinnovazione dell’istruzione dibattimentale; considerato che la Corte di appello, con motivazione congrua e logica, ha spiegato le ragioni per le quali non ricorrevano le condizioni per ritenere corretta la pronuncia assolutoria dell’imputato fatta dal Tribunale richiamando tra l’altro le argomentazioni addotte dalle parti impugnanti (v. in particolare pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); che, nel caso di specie, non si ravvisa alcuna delle dedotte violazioni di legge, dovendosi, in particolare, evidenziare come i giudici di appello non abbiano ritenuto sussistenti i presupposti per una dichiarazione di responsabilità per il reato di appropriazione indebita limitatamente agli effetti civili (pur dovendo poi dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato ascrittogli) procedendo ad una differente valutazione delle prove dichiarative rispetto a quella effettuata dal giudice di primo grado, bensì in virtù di un diverso giudizio di rilevanza degli atti e valorizzando in particolare la mancanza di ogni qualsivoglia spiegazione e/o documentazione giustificativa da parte dell’odierno ricorrente in merito all’utilizzo fatto del denaro prelevato dal conto corrente condominiale; considerato altresì che non ricorrevano nel caso in esame le condizioni per procedere ad una necessaria rinnovazione della istruzione dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., avendo la corte di appello proceduto ad una complessiva rivalutazione del compendio probatorio senza essere chiamata ad esaminare motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che dalla presente decisione ne devono discendere, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile “Condominio Lungomare 3275, Latina”, la cui liquidazione, tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Condominio Lungomare 3275, Latina che liquida in complessivi euro 2000, oltre acc