Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding base sentence calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Manno's appeal against the Lecce preliminary hearing judge's sentence inadmissible. Manno argued the base sentence was incorrectly calculated for recidivism, but the court found the lower court applied the agreed penalty despite a different starting point. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and Manno was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p., n. 1, lett. a): An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court applied the agreed penalty based on a legally correct calculation of the base sentence, even if it differed from the appellant's proposal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNO GIOVANNI nato a CAMPI SALENTINA il 15/03/1978 avverso la sentenza del 17/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCEtdato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza resa in udienza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giorno 17 settembre 2024 il Tribunale di Lecce applicava nei confronti di Manno Giovanni la pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed C 800 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla quantificazione della pena base su cui era stato operato il calcolo dell'aumento dovuto per la continuazione;
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che Tribunale ha applicato la pena concordata tra le parti sebbene partendo da una pena base diversa da quella proposta dal prevenuto; che ll ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consiglier esten ore il Pres