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Ordinanza — n. 19377/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking conviction citing lack of merit and procedural flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19377/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Mourtadi Azzedine inadmissible, upholding his six-year prison sentence and fine for drug trafficking. The court found no merit in the appellant's claims regarding the legal qualification of his acts or the calculation of the increased penalty for continued offenses. Consequently, the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fixed sum to the fines fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73 comma 5 DPR n. 309/1990: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the lower court's reasoning is free from defects and the appellant fails to demonstrate a lack of fault in the procedural cause of inadmissibility.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal procedural costs continuation of offenses Cassa delle ammende lack of merit procedural fault commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73 comma 5 DPR n. 309/1990
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOURTADI AZZEDDINE nato il 26/08/1996 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; P Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 10 luglio 2024 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza emessa in data 4 maggio 2023 con cui il Tribunale di Grosseto aveva condannato Mourtadi Azzedine alla pena di anni 6 di reclusione ed C 28.000,00 di multa; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando il motivo di impugnazione di seguito sintetizzato; che il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e quello di violazione di legge con riferimento alla esclusione della qualificabilità dei reati a lui contestati nell'ambito dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 ed in relazione alla determinazione dell'aumento dì pena applicato per effetto della ritenuta continuazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che le due statuizioni censurate dal ricorrente sono entrambe esenti dai vizi lamentati; che, in relazione alla qualificazione giuridica delle condotte ascritte al ricorrente, la Corte territoriale, facendo applicazione della giurisprudenza di questa Corte ha valutato nella loro complessità le condotte poste in essere dal ricorrente, rilevando che l'arco temporale in cui esse si sono manifestate con significativa frequenza, il rilevante bacino di utenza che il ricorrente riforniva di sostanza stupefacente con modalità denotanti una certa professionalità nell'agire costituivano tutti elementi idonei ad escludere quella minima offensività che, invece, avrebbe dovuto caratterizzare la condotta per essere qualificata nell'ambito della lieve entità; che il profilo relativo all'aumento di pena per effetto della ritenuta continuazione, peraltro del tutto genericamente introdotto, è manifestamente infondato ove si consideri che l'aumento di pena applicato in danno del ricorrente è risultato contenuto in solo due anni di reclusione, a fronte di una quantità di singoli episodi, ciascuno dei quali penalmente rilevante, di cessione di sostanza stupefacente attribuiti al ricorrente numerabili in diverse decine, cosicchè deve ritenersi in radice esclusa la possibilità che nella determinazione della pena i giudici de merito abbiano abusato del potere discrezionale loro conferito in siffatta materia; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere