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Ordinanza — n. 19375/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded argument regarding drug quantity and sentencing guidelines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19375/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's argument regarding the lack of reclassification under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Decree was manifestly unfounded. The lower court correctly determined that the drug quantity exceeding 400 medium single doses rendered the offense too serious for the specific leniency provision invoked. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State Fund.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's exclusion of the leniency provision based on the drug quantity is logically and legally sound, and the party did not act without fault in determining the cause of inadmissibility.

Parole chiave

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drug quantity threshold reclassification of offense inadmissibility of appeal manifestly unfounded argument procedural costs award reato grave di stupefacenti riduzione della multa azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha escluso la ricorrenza dell'invocato art. 73, comma 5, del D.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITOUNI AHMED nato il 20/03/1994 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 3 luglio 2024 la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la sentenza del 20 maggio 2021 con cui il GIP del Tribunale di Firenze aveva condannato Zitouni Ahmed alla pena di anni 4 di reclusione ed C 20.000 di multa, rideterminando la pena inflitta in complessivi anni 3 e mesi 4 di reclusione ed C 14.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti di reato nell'ambito della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha escluso la ricorrenza dell'invocato art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990 dando rilievo al dato ponderale dello stupefacente rinvenuto in possesso del prevenuto pari ad oltre 400 dosi medie singole, fattore questo di pervtale da rendere la fattispecie esulante da quel grado minimo di offensività che avrebbe potuto legittimare la richiesta riqualificazione; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consiglier estens e