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Ordinanza — n. 19374/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because expulsion duration is fixed by law, leaving no room for judicial discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19374/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Hyka Erald inadmissible. The appellant argued that the Tribunal lacked proper motivation regarding the ten-year duration of the immediate expulsion penalty. The court ruled that since the expulsion period is fixed by statute, the lower court had no discretion to justify its length, rendering the appeal's complaint of insufficient motivation manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 16 D.Lgs. n. 286/1998; Art. 444 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant complains about the duration of a fixed-term expulsion penalty, as the legislature has predetermined the period, leaving no room for judicial discretion or need for specific motivational justification.

Parole chiave

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immediate expulsion penalty fixed duration statute inadmissible appeal lack of judicial discretion manifestly unfounded complaint sanzioni penali sanzione sostitutiva estradizione

Disposizioni normative citate

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Art. 16 D.Lgs. n. 286 del 1998
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che, essendo la durata di 10 anni di espulsione prevista in misura fissa ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs.
Art. 444 cod. proc. pen.
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HYKA ERALD CUI 03E4PHT nato il 12/08/1988 avverso la sentenza del 17/09/2024 del TRIBUNALE di PESAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza resa in udienza ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HYKA ERALD CUI 03E4PHT nato il 12/08/1988 avverso la sentenza del 17/09/2024 del TRIBUNALE di PESAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza resa in udienza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HYKA ERALD CUI 03E4PHT nato il 12/08/1988 avverso la sentenza del 17/09/2024 del TRIBUNALE di PESAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza resa in udienza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Pistoia applicava nei confronti di Hyka Erald la pena dell'immediata espulsione dal territorio dello Stato per il periodo di anni 10 in sostituzione della pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed C 1.200 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla durata della pena sostitutiva applicata.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che, essendo la durata di 10 anni di espulsione prevista in misura fissa ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 286 del 1998 nulla doveva argomentare il Tribunale in merito alla durata della pena applicata; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere est,ensore il Pres