Cassation appeal dismissed as inadmissible due to unfounded lack of motivation regarding noise threshold. The court rejected the claim that the trial court failed to justify the noise level finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Laura Di Liborio inadmissible. The appellant argued the lower court lacked proper reasoning for finding the noise level acceptable, but the court noted the trial judge properly considered civil party and police statements proving the crime. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the ground of lack of motivation is manifestly unfounded because the lower court has sufficiently relied on evidence presented by the civil parties and police to establish the criminal facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LIBORIO LAURA nato a GIULIANOVA il 20/05/1977 avverso la sentenza del 19/10/2023 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in data 18 gennaio 2024 il Tribunale di Teramo ha condannato Di Liborio Laura alla pena di C 200 di ammenda avendola ritenuta colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; più in specie la ricorrente censurava la sentenza impugnata nella parte in cui era stata ritenuta superata la soglia di accettabilità del rumore.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo in esso contenuto risulta manifestamento infondato avendo il Tribunale dato rilievo alle dichiarazioni delle Parti civili e della Polizia locale attraverso le quali è stata dimostrata la sussistenza del reato contestato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa affrontate da ciascuna delle parti civili nella misura meglio indicata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Condanna inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili De Patre Lucia e Di Pietro Filippo, che liquida in complessivi C 2.500 ciascuna, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma,