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Ordinanza — n. 19369/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to excessive generality of the lack of motivation argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19369/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Maurizio Forte inadmissible. Forte argued that the lower court failed to apply Article 131 bis of the Criminal Code regarding the lack of subjective intent, but the appeal was deemed excessively generic. The court ruled that Forte did not specify which factual elements the lower court should have evaluated differently, rendering the complaint insufficient under established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the ground of appeal is excessively generic, as the appellant must indicate the specific factual elements omitted or incorrectly evaluated by the lower court.

Parole chiave

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excessive generality lack of motivation cassation inadmissibility subjective intent Criminal Code reato grave di stupefacenti furto di lieve entità fermo di breve durata

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
ferlore.ave condannato Maurizio Forte alla pena di mesi 10 di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale della pena, avendolo ritenuto colpevole del fatto a lui attribuito riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, del D.P.R.
art. 131 bis cod. pen
309 del 1990; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'invocato art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte Costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTE MAURIZIO nato a CAVA DE TIRRENI il 24/11/1991 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in data 17 settembre 2024 la Corte di appello di Salerno ha confermato la precedente sentenza del 29 febbraio 2024 202 con cui il Tribunale diN era. ferlore.ave condannato Maurizio Forte alla pena di mesi 10 di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale della pena, avendolo ritenuto colpevole del fatto a lui attribuito riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'invocato art. 131 bis cod. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo in esso contenuto risulta affetto da eccessiva genericità essendosi limitato il ricorrente a censurare la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. omettendo di indicare quali elementi favorevoli al proprio assunto difensivo avrebbe omesso di valutare o valutato erroneamente la Corte territoriale; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende