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Ordinanza — n. 19367/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19367/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19367/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KABIL AZIZ nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 15/09/2024 del TRIBUNALE di PAVIAidato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza resa in udienza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. #5) pen. il giorno C6,settembre 2024 il Tribunale di Pavia applicava nei confronti di Kabil Aziz la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed C 3000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità; più in particolare il ricorrente censurava il provvedimento impugnato per non avere il Tribunale ritenuto lo stupefacente rinvenuto in possesso dell'imputato destinato all'uso personale e non già allo spaccio.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19367/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. #5) pen. il giorno C6,settembre 2024 il Tribunale di Pavia applicava nei confronti di Kabil Aziz la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed C 3000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità; più in particolare il ricorrente censurava il provvedimento impugnato per non avere il Tribunale ritenuto lo stupefacente rinvenuto in possesso dell'imputato destinato all'uso personale e non già allo spaccio.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti abuso di sostanze consumo di canapa azione penale guida in stato di ebbrezza qualificata caso poco grave

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KABIL AZIZ nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 15/09/2024 del TRIBUNALE di PAVIAidato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza resa in udienza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. #5) pen. il giorno C6,settembre 2024 il Tribunale di Pavia applicava nei confronti di Kabil Aziz la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed C 3000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità; più in particolare il ricorrente censurava il provvedimento impugnato per non avere il Tribunale ritenuto lo stupefacente rinvenuto in possesso dell'imputato destinato all'uso personale e non già allo spaccio.

Considerato che il ricorso è inammissibile; osserva il Collegio che il ricorso, cheiopuò decidere de plano non essendo contestata la qualificazione giuridica del fatto, risulta manifestamente infondato atteso che nella motivazione della sentenza impugnata è assolutamente chiaro il motivo per cui si è ritenuta sussistente la penale responsabilità dell'imputato; che pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018); che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativannente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensore i