Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19365/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding joint criminal responsibility in drug trafficking.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19365/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's claim regarding joint criminal responsibility was manifestly unfounded. The lower court established the appellant's liability based on her possession of drugs found in her vehicle at the time of the police check, which constitutes at least equal responsibility as a co-conspirator. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible if the ground of challenge is manifestly unfounded, particularly when the lower court correctly identified the defendant's possession of contraband as establishing joint criminal responsibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal manifestly unfounded joint criminal responsibility drug trafficking possession procedural costs order detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze test sul consumo di droga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 1, D.P.R. 309 del 1990
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la penale responsabilità della Bevilacqua circa il reato di cui all'art. 73, comma 1, del D.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANNA nato a VASTO il 07/09/1993 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 21 giugno 2024 la Corte di appello de L'Aquila confermava la sentenza del 2 ottobre 2023 con cui il G.I.P. del Tribunale di Lanciano aveva condannato Bevilacqua Anna alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed C 12.000 di multa, avendola ritenuta colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; più in particolare la ricorrente si doleva del fatto che i Giudici del merito non avessero accolto il proprio assunto difensivo secondo cui il possesso ai fini di spaccio tanto della sostanza stupefacente rinvenuta all'interno della vettura quanto di quella rinvenuta all'interno dell'abitazione coniugale fosse imputabile esclusivamente al marito Bevilacqua Gradito.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la penale responsabilità della Bevilacqua circa il reato di cui all'art. 73, comma 1, del D.P.R. 309 del 1990 dando rilievo al fatto che al momento del controllo effettuato dalla P.G. sull'autovettura lo stupefacente fosse in possesso all'imputata, fatto che, di per sé, integra quanto meno una sua pari responsabilità a titolo di concorso, con il marito; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere etensoret,