Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-excusable error on criminal law norms regarding intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's claim of an excusable error regarding criminal law norms contradicted established judicial orientation. Giacalone Lucio argued he acted without intent due to a mistake on the law, but the court found no elements to excuse such an error. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; l'errore su norma penale incriminatrice o integratrice del precetto penale non è scusabile, rendendo inammissibile il ricorso basato sulla presunta mancanza di dolo per errore di legge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACALONE LUCIO nato a MAZARA DEL VALLO il 26/08/1955 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in data 24 luglio 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la precedente sentenza del 30 novembre 2022 con cui il Tribunale di Marsala aveva condannato Giacalone Lucio alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo e, di conseguenza, la mancata assoluzione dell'imputato il quale avrebbe commesso la condotta contestata per errore scusabile.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo in esso contenuto si pone in contrasto con l'orientamento secondo cui l'errore incorso su norma penale incriminatrice, ovvero su norma integratrice del precetto penale, non è scusabile; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.