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Ordinanza — n. 19361/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded argument on mitigating circumstances versus aggravating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19361/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that generic mitigating circumstances should prevail over contested aggravating factors, but the appellate court had already reasoned that these factors were equivalent based on the defendant's prior convictions and the gravity of the acts. The court found the appeal's reasoning manifestly unfounded and applied Article 616 of the Code of Criminal Procedure to impose costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 116 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court has correctly balanced mitigating and aggravating circumstances based on the defendant's criminal history and the severity of the facts.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal manifestly unfounded grounds mitigating circumstances aggravating factors procedural costs criminal appeal Cassation Court attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 116 cod. proc. pen.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
art. 697 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LODOVICO CLAUDIO nato a ROMA il 09/11/1962 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 1 agosto 2024 la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la sentenza del 29 novembre 2023 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato Di Lodovico Claudio alla pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione ed C 30.000 di multa, riqualificando il reato di cui al capo C nell'ambito dell'art. 697 cod. pen., rideterminava la pena inflitta in complessivi anni 4 e mesi 8 di reclusione C 18.000 di multa avendolo ritenuto colpevole dei come riqualificati; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ben argomentato circa la ritenuta equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti dando rilievo alla esistenza, seppur risalente, di precedenti gravanti sull'imputato ed alla gravità dei fatti commessi; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensor