Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19360/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for manifestly unfounded procedural and legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19360/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding guilt based on a failed search and failed to reclassify facts under Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the territorial court correctly assessed the evidence of drug possession and the lack of mitigating circumstances.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when the grounds of appeal are manifestly unfounded, without requiring proof of fault by the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds drug trafficking conviction procedural costs award Article 131 bis penal code attenuazione della pena risarcimento alle vittime di reati provvedimento d'integrazione nell'assicurazione sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FRANCESCO KEVIN nato a ROMA il 27/04/2000 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 14 giug.n9 2024 la Corte di bt> (-e appello di Roma confermava la sentenza emessa in data 4 /a.pi-31-f 2023 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato Di Francesco Kevin alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 4.000 di multa, con riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; più in specie il ricorrente censurava il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto provata la riconducibilità all'imputato della sostanza trovata in possesso dell'Agasi anche alla luce dell'infruttuosa perquisizione domiciliare nei confronti del Di Francesco operata dalla P.G.; che con il secondo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti di causa nell'ambito dell'art. 131 bis cod. pen.; che con il terzo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha correttamente argomentato in ordine all'iter motivazionale seguito per confermare la penale responsabilità dell'imputato dando rilevo al fatto che gli operanti della P.G. sono intervenuti all'atto della cessione dello stupefacente tra l'imputato e l'Agasi e dalle risultanze della perquisizione domiciliare ove, pur non essendo stato trovato stupefacente è invece stato rinvenuto materiale atto al suo confezionamento; che il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'invocato art. 131 bis cod. pen. sulla scorta del dato ponderale dello stupefacente rinvenuto e dando rilievo alla quantità non esigua di questo; che anche il terzo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello romana da un lato ha escluso la ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche sulla scorta della mancanza di elementi favorevoli alla loro concessione e dall'altro ha correttamente confermato la dosimetri della pena inflitta dal Giudice di primo grado discostandosi dal minimo edittale dando rilievo alla mancanza di resipiscenza dell'imputato il quale, dopo la condanna punita con la messa in prova, continuava a delinquere; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 202