Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19358/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding sentencing and reactivity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19358/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Barry Soulaymane inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's partial reform of his sentence and the finding of reactivity, arguing errors in motivation and sentencing calculation. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the lower court correctly assessed the defendant's liability for holding the phone and properly weighed prior convictions against generic mitigating circumstances.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised are manifestly unfounded, requiring the appellant to bear the costs of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds sentencing calculation error reactivity finding procedural costs award riduzione della pena adeguamento della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha ritenuto sussistente la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRY SOULAYMANE nato il 10/02/1985 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in data 16 maggio 2024 la Corte di appello di Roma ha riformato parzialmente la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Roma il giorno 21 aprile 2023 con cui Barry Soulaymane era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed C 5.000 di multa riducendola in anni 1 di reclusione ed C 3.000 di multa e confermando nel resto per effetto dell'esclusione della contestata recidiva; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha ritenuto sussistente la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990 sulla scorta della circostanza che questi non aveva fornito alcuna ragione per il fatto di detenere il telefono dell'acquirente se non quale pagamento delle dosi di stupefacente nonché dalle risultanze delle dichiarazioni del teste Conde; che il secondo motivo è del pari manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente argomentato circa la dosimetria della pena inflitta dando rilievo ai numerosi precedenti gravanti sul prevenuto ed all'assenza di elementi positivi alla concessione delle istate circostanze attenuanti generiche; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle 14C ammende. c