Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded argument regarding sentencing base calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ianni Rocco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in determining the base sentence for the continuing offense, but the appellate court's reasoning was deemed logically sound and factually grounded. Consequently, the court rejected the claim as manifestly unfounded and applied the statutory consequence of inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.; The appeal is inadmissible when the ground of objection is manifestly unfounded, provided the party did not act without fault in submitting the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNI ROCCO CUI 00I0PF7 nato a PALMI il 24/02/1960 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 27 maggio 2024 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del giorno 20 febbraio 2023 con cui il Tribunale di Imperia aveva condannato Iannì Rocco alla pena di anni 1 di reclusione ed C 1.600 di multa avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena base su cui era stato operato l'aumento per la continuazione.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di ricorso in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giudici, ha argomentato circa la pena base ritenuta applicabile al caso di specie dando rilievo alla quantità di condotte poste in essere dal prevenuto; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitatívamente fissata in C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere stensorek il Pres