Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived recidivism and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant waived specific grounds regarding recidivism and generic mitigating circumstances. The lower court had partially reformulated the sentence based on a settlement agreement where these issues were explicitly renounced by the parties. Consequently, the Court ruled that arguments concerning waived points or matters irrelevant to the final penalty determination cannot be raised in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal against a judgment rendered under Art. 599-bis c.p.p. is inadmissible if it relies on grounds that were waived by the parties or concern the determination of the penalty rather than the legality of the sanction itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MBAYE CUI 05Q6GNW nato il 09/01/1992 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA Idato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in data 23 luglio 2024 la Corte di appello di Genova ha riformato parzialmente, su accordo delle parti e con rinuncia ai residui motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la precedente sentenza emessa il 8 gennaio 2024 con cui il Tribunale di Genova, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato Mbaye Fall alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euri 18.000,00 di multa, oltre pene accessorie, riducendola in anni 4 di reclusione ed eurD18.000,00 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento all'omessa disapplicazione della recidiva ed alla esclusione delle attenuanti generiche.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che, come questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, rv 278170) ha già avuto modo di affermare, avverso la pronuncia emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge; che nel caso in esame il ricorrente si è limitato a censurare la mancata esclusione della recidiva, che era stata oggetto di specifica rinunzia, e l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, questione che l'accoglimento da parte della Corte territoriale della proposta di pena concordata rendeva, evidentemente, priva di rilevanza; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in €: 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI A-- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle T 44/ spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa dello e C!) li ammende. 44.1q"" Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 'J Or Il Cons