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Ordinanza — n. 19353/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments on sentencing calculation and motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19353/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Errahili Charkaoui inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court erred in sentencing calculation and failed to properly motivate the decision. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the lower court's reasoning was logically sound and within the statutory sentencing range.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded, and the party is not at fault for failing to propose the appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded arguments sentencing calculation error lack of motivation defect procedural costs award sanzioni penali revisione della sentenza penale sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRAHILI CHARKAOUI nato il 06/10/1988 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 9 luglio 2024 la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la sentenza del 9 novembre 2022 con cui il Tribunale di Novara aveva condannato Errahili Charkaoui alla pena di anni 6, mesi 7 e giorni 15 di reclusione ed C 83.000 di multa, con interdizione in perpetuo dai Pubblici Uffici, diminuendo la pena accessoria in complessivi 5 anni e confermando nel resto, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, irrogando una pena ampiamente contenuta nell'ambito del medio edittale, ha argomentato il modesto scostamento dal minimo dando rilievo ai precedenti specifici gravanti sul prevenuto ed alle modalità con cui avveniva il commercio dello stupefacente; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025