Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to formal conversion to cassation and lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appellant's appeal inadmissible, converting it into a cassation request because the lower court imposed only a fine. The appellant argued for reduced sentencing and conditional suspension, but failed to provide specific legal critiques. Consequently, the request was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, 616 c.p.p.; Art. 616 c.p.p. establishes that appeals against fines are converted to cassation requests and must contain specific legal grounds; generic factual arguments or lack of precise criticism render the request inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCIRILLO MICHELE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 31/10/1983 avverso la sentenza del 04/07/2022 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; ì Ritenuto che con sentenza depositata il 29 agosto 2022 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato Piccirillo Michele alla pena di C 4.200,00 di ammenda avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto appello il Piccirillo articolando i due motivi di gravame di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente censurava il provvedimento impugnato con riferimento alla statuizione di reità; che con il secondo motivo il ricorrente lamentava la mancata applicazione della pena nel minimo edittale e la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Considerato che, disponendo la sentenza impugnata la sola condanna del ricorrente alla pena dell'ammenda, essa non è suscettibile di appello ma solamente di ricorso per cassazione; che, pertanto, in ossequio al principio del favor impugnationis, il ricorso proposto dall'imputato, ancorché formalmente indicato come atto di appello, deve essere convertito in ricorso per cassazione; che il primo motivo risulta inammissibile impingendo in meri argomenti di fatto sottratti al giudizio di questa Corte di legittimità; che il secondo motivo risulta inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità essendosi limitato il ricorrente a censurare la sentenza impugnata senza articolare alcuna specifica critica in ordine a quanto il Tribunale avrebbe omesso di valutare o valutato erroneamente nel dosare la pena o concedere l'istato beneficio; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consiglie