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Ordinanza — n. 19351/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-palese qualification error in criminal sentencing request cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19351/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Choumi Youssef inadmissible, ruling that the lower court's sentencing was not sufficiently flawed to warrant review. The appellant argued for a different legal qualification of the facts, but the Court found the error was evaluative rather than palesely eccentric to the charges. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444, comma 2 c.p.p.: In appeals regarding sentencing upon request, cassation is limited to cases where the legal qualification is palesely eccentric to the charges, excluding evaluative errors not evident from the contestation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility palese eccentricity standard legal qualification error sentencing upon request procedural costs award motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Considerato che il ricorso è inammissibile perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza per cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 444, comma 2 c.p.p.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOUMI YOUSSEF nato il 13/12/1990 avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIApato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOUMI YOUSSEF nato il 13/12/1990 avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIApato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020
deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOUMI YOUSSEF nato il 13/12/1990 avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIApato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. in data 24 settembre 2024, il Tribunale di Pavia ha applicato nei confronti di Choumi Youssef la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed C 200 di multa avendolo ritenuto colpevole per i reati ascritti; che per l'annullamento di predetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione eccependo l'erronea applicazione della legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto.

Considerato che il ricorso è inammissibile perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza per cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione.

In motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01); caso che la presente sentenza non manifesta; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 31 orm",x.i.e 20 2.3 Così deciso in Roma, il V7 settembre 2024