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Ordinanza — n. 19348/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments on sentencing and motivation vices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19348/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Haruni Raimond inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a reduction in the four-month prison sentence and a 2,000 euro fine, claiming errors in sentencing calculation and lack of proper motivation. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the lower court's reasoning regarding the type and quantity of drugs was logically sound and within the statutory range.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, and the appellant is not at fault for the procedural defect.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds sentencing proportionality drug possession quantity procedural costs award sanzioni penali sanzione internazionale sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360, n. 1, lett. b) cod. proc. pen.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARUNI RAIMOND nato il 07/10/1973 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 15 marzo 2024 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del 25 gennaio 2018 con cui il Tribunale di Arezzo in composizione monocratica aveva condannato Haruni Rainnond alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 2.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, irrogando una pena ampiamente contenuta nell'ambito del medio edittale, ha argomentato il modesto scostamento dal minimo dando rilievo al tipo di stupefacente rinvenuto in possesso del provenuto, alle modalità di occultamento ed al dato quantitativo non esiguo; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere es ensore i