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Ordinanza — n. 19347/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as mere factual errors not subject to judicial review under Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19347/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's arguments constituted mere factual errors. The appellant challenged the lower court's finding that he was the employer and the specific work locations, claiming these were unsupported by evidence. The court ruled that such factual assessments fall outside the scope of judicial review and are therefore excluded from the appeal's consideration.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 113 cod. proc. pen.: Factual errors in the lower court's reasoning regarding the identity of the employer and the location of work are not subject to cassation review and result in the inadmissibility of the appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual errors judicial review limitation employer liability determination workplace safety offenses violazione delle norme sicurezza lavoro pericoloso responsabilità disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 113 cod. proc. pen.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNELLA SALVATORE nato a MARINE° il 12/04/1948 avverso la sentenza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il 23 maggio 2024 il Tribunale di Termini Imerese aveva condannato Cannella Salvatore alla pena dì C 8.000 di ammenda, avendolo ritenuto colpevole degli ascritti reati in materia di sicurezza sul luogo di lavoro; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; più in specie il ricorrente censurava il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale lo aveva qualificato come il datore di lavoro del Sig.

La Sala Ciro; che con il secondo motivo il Cannella eccepiva il vizio di motivazione con riferimento ai luoghi in cui si svolgevano i lavori. Considerato che il ricorso è inammissibile; che tanto il primo quanto il secondo motivo di impugnazione si risolvono in mere censure di fatto sottratte al sindacato di questa Corte di legittimità; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere este