Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper factual reconstruction and lack of conditional suspension application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Cinzia Corsaro inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant argued that the lower courts failed to prove the elements of money laundering and incorrectly denied the benefit of conditional sentence suspension. The court rejected these claims, ruling that the appellate court properly evaluated the facts and had already granted the suspended sentence at the preliminary investigation stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 648-bis c.p.: The Court of Cassation cannot reconstruct facts differently from the lower courts or order the application of conditional sentence suspension if it has already been granted by the preliminary judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Corsaro Cinzia nata a Reggio Calabria il 10/05/1975 avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diCinzia Corsaro; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza in data 12 maggio 2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità della Corsaro in relazione al contestato reato di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.) di somme di denaro provenienti dalla clonazione di una carta di pagamento PostePay. Il reato è contestato come consumato in data 25 novembre 2013. Rilevato che la difesa dell’imputata ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo:
a) violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo all’affermazione della penale responsabilità dell’imputata, stante la non configurabilità degli elementi oggettivo e soggettivo del reato in contestazione, l’assenza di risposta ai motivi di appello, l’assenza di prova che la Corsaro abbia tenuto la condotta in contestazione ovvero che abbia concorso nel reato presupposto o, ancora, che sul conto dell’imputata sia stata movimentata la somma di euro 89,00 oggetto di specifica contestazione nel capo di imputazione;
b) omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio e, in particolare, mancata applicazione di ufficio della sospensione condizionale della pena - ancorché non espressamente richiesta - alla luce del fatto che la Corsaro non ha precedenti penali ed alla stessa sono già state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Considerato che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato poi che il secondo motivo di ricorso nel quale si lamenta esclusivamente il mancato riconoscimento all’imputata del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha dato atto (v. pag.
3) che detto beneficio è già stato riconosciuto alla Corsaro dal Tribunale (come peraltro si evince dalla lettura di quest’ultima sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.