Italian Supreme Court dismisses appeal on grounds of mere factual complaints lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning was flawed because no witness testified to seeing him shoot the vehicle, yet the court found this a mere factual complaint. The court ruled that such grievances do not constitute valid grounds for cassation review under Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, 611 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: Appeals based solely on dissatisfaction with factual reasoning or the persuasiveness of evidence are inadmissible unless they demonstrate manifest illogic, contradiction, or a lack of essential motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Calco' Sebastiano nato a Tortorici il 02/05/1937 avverso la sentenza del 08/01/2025 della Corte d'appello di Messina procedimento nel quale sono costituite parti civili: Todaro Nicolò Alessandro Fragapane Nicoletta Tindara avverso la sentenza del 08/01/2025 della Corte d'appello di Messina
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diSebastiano Calcò; Lette le conclusioni datate 14 marzo 2025 presentate nell’interesse delle parti civili Nicoletta Tindara Fragapane e Nicolò Alessandro Todaro nelle quali si richiama anche una nota spese che non risulta trasmessa; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza in data 13 marzo 2024 del Tribunale di Patti con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Calcò in relazione ai contestati reati di danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, cod. pen.) e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.) commessi in data 26 agosto 2017.
Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo vizi di motivazione della sentenza impugnata non avendo alcuno dei testimoni escussi affermato di aver visto l’imputato esplodere i colpi di pistola che hanno danneggiato l’autovettura ed intimorito le persone offese. Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione ai reati sopra indicati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto avendo i Giudici del merito indicato con motivazione congrua e logica le ragioni (v. pagg. da 3 a 5 della sentenza impugnata) per le quali hanno ritenuto provato che le azioni delittuose oggetto di contestazione sono state poste in essere dall’imputato; che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato, infine, che non può accogliersi la richiesta di rifusione delle spese formulata nell’interesse delle parti civili Nicoletta Tindara Fragapane e Nicolò Alessandro Todaro. Come da ultimo riaffermato nella sentenza delle Sezioni Unite “Sacchettino” di questa Corte (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886 in motivazione) già nella sentenza delle Sezioni Unite “Gallo” (Sez.
U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716-01) si era chiarito che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi.
Nel caso in esame, in applicazione di tale condiviso principio di diritto, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore delle parti civili non è dovuta, perché esse non hanno fornito alcun contributo, essendosi limitate a richiedere la declaratoria di inammissibilità, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nulla