Italian Supreme Court dismisses appeal because the defendant personally signed the cassation petition instead of a lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Pasquale Caccioffoli's appeal inadmissible because he personally signed the petition rather than authorizing a lawyer. Although personal signing is sometimes permitted, the court found this specific instance failed to meet the strict procedural requirements for direct filing. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The appeal must be filed by a lawyer or the defendant's representative; a personal signature by the defendant without proper authorization renders the petition inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIOFFOLI PASQUALE nato il 26/08/1985 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pasquale Caccioffoli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 17 settembre 2024 con la quale, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Gup del Tribunale locale, è stata rideterminata la pena a lui inflitta in relazione al reato di cui agli artt. 73, co. 4 e 80, co. 2 d.P.R. 309/1990 accertato in Capurso il 26 giugno 2023. Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto presentato dall'imputato personalmente (per la inammissibilità del ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall' imputato anche nell'ipotesi, che qui non ricorre, in cui la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista, si vedano Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 m