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Ordinanza — n. 19300/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of grounds during plea agreement in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19300/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant waived all grounds for challenge during the plea agreement in the second instance. Although the appellant later attempted to contest the conviction for non-punishment and legal qualification, the court ruled that such waivers preclude raising these issues in the cassation phase. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 1 comma 56 legge 103/2017: The waiver of grounds for appeal regarding the application of the plea agreement precludes the filing of a cassation appeal on those same grounds, even if they are subject to ex officio review.

Parole chiave

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plea agreement in appeal waiver of grounds cassation inadmissibility preclusive effect second instance waiver motivi di cassazione remissione della pena continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
Cosimo Sbrizzi ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 1 comma 56 legge 103/2017
"patteggiamento in appello", introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge n.
art. 599 bis cod. proc. pen
Cosimo Sbrizzi ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Si è pertanto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018
Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
(Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SBRIZZI COSIMO nato a NAPOLI il 23/04/1945 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Cosimo Sbrizzi ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, lamentando la mancanza di motivazione.

2. Rilevato che, dopo avere proposto appello, il ricorrente dinanzi alla Corte territoriale ha concordato la pena, rinunciando a tutti i motivi di gravame salvo quello relativo all'applicazione della disciplina del reato continuato con i reati di cui alla sentenza n. 3679/2012 emessa dal Tribunale di Napoli il 25.11.2009, confermata dalla Corte di appello di Napoli e divenuta irrevocabile il 28.1.2014. 3.Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema del cd. "patteggiamento in appello", introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalla citata disposizione non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01).

Si è pertanto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) nonché il ricorso volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, poiché l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13 maggio 2025 La Congl e