Cassation appeal dismissed because the defendant personally signed the petition, violating procedural rules requiring legal representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally signed the petition without legal representation. The applicant, Vincenzo Lovreglio, challenged a preliminary judgment regarding crimes under the Code of Criminal Procedure and specific anti-corruption statutes. The court ruled that personal signing by the accused is prohibited, citing established precedent, and ordered the payment of procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 36 c.p.p.: The appeal must be filed through a lawyer; a personal signature by the accused renders the petition inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVREGLIO VINCENZO nato a BARI il 28/11/1983 avverso la sentenza del 24/01/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vincenzo Lovreglio ricorre avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Trani di applicazione pena, su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 73 co. 1 e 5 d.P.R. 309/1990 e 337, 582, 585, 576 n. 1 cod. pen. commessi in Andria il 16 agosto 2024. Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto presentato dall'imputato personalmente (per la inammissibilità del ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall' imputato anche nell'ipotesi, che qui non ricorre, in cui la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista, si vedano Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 La Co liera est. La Pr sidente ,