Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds regarding sentencing in plea agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously agreed to the sentence during the appellate plea bargain. The appellant argued for a lack of reasoning in the lower court's judgment, but the court noted that such grounds were waived when the plea was accepted. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 1, co. 56, I. n. 103 del 2017: A waiver of appeal grounds regarding sentencing in a plea agreement renders subsequent cassation appeals on those matters inadmissible due to preclusive effects on the entire procedural course.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URZINI GRAZIANO nato a NAPOLI il 21/06/1984 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Graziano Urini ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, lamentando la mancanza di motivazione.
2. Rilevato che, dopo avere proposto appello, il ricorrente dinanzi alla Corte territoriale ha concordato la pena, rinunciando a tutti i motivi di gravame salvo quello attinente alla misura della pena che veniva concordata. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema del cd. "patteggiamento in appello", introdotto dall'art. 1, co. 56, I. n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, poichè il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalla citata disposizione non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01).
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13 maggio 2025 La Co iera est. La P sid nte Maria a Arena Dona erranti IN DEPOSITATA