Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19296/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for non-justiciable ground regarding sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19296/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Elhamdani Ayoub inadmissible de plano for failing to meet statutory requirements. The defendant challenged the first-instance judgment's lack of explicit reasoning on his lack of responsibility, arguing a violation of procedural law. The court ruled this specific ground is not among the permissible grounds for appeal under the Criminal Procedure Code, as it does not concern the expression of the defendant's will or the legality of the sentence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must cite specific statutory grounds; censure regarding the absence of motivation for lack of responsibility is inadmissible as it does not relate to the defendant's will, correlation of request, legal qualification, or sentence legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of motivation lack of responsibility procedural grounds de plano dismissal Criminal Procedure Code sentencing reasoning domanda d'asilo di cittadino etiope

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Art. 73, d.P.R. n. 309/1990
cod.proc.pen., ha applicato a ELHAMDANI AYOUB la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 6.000 di multa per alcuni episodi relativi al reato di cui all'art. 73 d.P.R.
Art. 129, cod. proc. pen.
L'imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al vizio di motivazione quanto al mancato accertamento dell'assenza di responsabilità in ordine al capo a) alla • mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
cod.proc.pen., ha applicato a ELHAMDANI AYOUB la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 6.000 di multa per alcuni episodi relativi al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
art. 129 cod.proc.pen
L'imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al vizio di motivazione quanto al mancato accertamento dell'assenza di responsabilità in ordine al capo a) alla • mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELHAMDANI AYOUB nato il 04/12/1990 avverso la sentenza del 23/01/2025 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAI dato avviso alle partià udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Alessandria, in data 23.1.2025, in applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a ELHAMDANI AYOUB la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 6.000 di multa per alcuni episodi relativi al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al vizio di motivazione quanto al mancato accertamento dell'assenza di responsabilità in ordine al capo a) alla • mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della usura di sicurezza.

4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particola e natura giuridica della sentenza di patteggiarriento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso,