Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-appealable grounds regarding sentencing and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised did not fall within the limited list of complaints permissible against a second-instance judgment under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the appellate court's sentence reduction and the failure to apply Article 129 and generic mitigating circumstances, arguing legal violations. The court ruled that complaints regarding the determination of the penalty or the non-evaluation of generic mitigating factors are excluded from the numerus clausus of admissible grievances in concordato proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In appeals against judgments rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, grievances concerning the determination of the penalty or the non-evaluation of generic mitigating circumstances are inadmissible as they do not fall within the numerus clausus of permissible complaints.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERSI MASSIMO nato a NAPOLI il 14/08/1979 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata; rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Massimo Versi, imputato per il reato previsto e punito dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; esaminati i motivi di ricorso, con i quali si lamenta, contestualmente, vizio di • violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata applicazione del disposto dell'art. 129 cod.proc.pen. e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; considerato che i motivi dedotti dal ricorrente sono inammissibili, non rientrando nel numerus clausus delle doglianze proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. [in termini, cfr.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge»;
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234 - 01]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così decis