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Ordinanza — n. 19294/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to non-justiciable complaint regarding sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19294/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Di Palmo inadmissible ex officio for failing to meet statutory admissibility requirements. The appellant challenged the lower court's sentencing motivation, arguing a violation of procedural law regarding the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this ground as non-justiciable under Article 448, noting that motivation obligations in plea-bargain proceedings are inherently linked to the negotiable nature of the act.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals challenging the motivation of a plea-bargain sentence are inadmissible if they do not concern the expression of the accused's will, lack correlation with the judgment, involve erroneous legal qualification, or question the legality of the penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain sentencing procedural motivation non-justiciable complaint Code of Criminal Procedure apprezzamento anticipato delle prove azione penale privata gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
L'imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
L'imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMO ANTONIO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 26/10/1977 avverso la sentenza del 23/01/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brindisi, in data 2.1.2025, in applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a DI PALMO ANTONIO la pena, sospesa, di ANNI 4, mesi 6 di reclusione ed euro 16.000 di multa per reati relativi alla detenzione di armi, esplosivi e sostanze stupefacenti.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della usura di sicurezza.

4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particola e natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, i