Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19293/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19293/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19293/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede di giudizio per direttissima, in data 4.1.2025, in applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a CAVALIERE CARMINE la pena, sospesa, di mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19293/2025 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
responsabilità penale dei minori ritardo ingiustificato dell'azione penale gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza azione penale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod.proc.pen
L'imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERE CARMINE nato a CASERTA il 16/09/1993 avverso la sentenza del 04/01/2025 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avvis alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede di giudizio per direttissima, in data 4.1.2025, in applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a CAVALIERE CARMINE la pena, sospesa, di mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della usura di sicurezza.

4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particola e natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il