Italian Court dismisses appeal against plea bargain ratification for manifest error in legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible, ruling that the lower court's ratification of a plea bargain was legally sound. The defendants argued for a manifest error in the legal qualification of their actions during a drug seizure, but the court found their claims too generic and lacking specific grounds. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay fines and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain ratifications are limited to specific statutory grounds, and claims of manifest error in legal qualification are inadmissible unless the error is immediately evident and eccentric to the charges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IMED HERUD (CUI 073GOEP) nato il 30/07/2002 BUONADI OTHMAN (CUI 06EK9P0) nato il 06/10/1998 BUONADI MOHAMED (CUI 060D35E) nato il 16/02/1993 avverso la sentenza del 04/02/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Herud Imed, Othman Buonadi e Mohamed Bounadi ricorrono, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dedu- cendo la errata qualificazione giuridica dei fatti e mancata assoluzione dei ricor- renti.
2. Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. in quanto basato su mo- tivo non proponibile in sede di legittimità. Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va pre- messo che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successi- vamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiannento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correla- zione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
In particolare, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sen- tenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualifi- cazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, pale- semente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inam- missibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di im- putazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahnned Ahmed, Rv. 283023).
Nella fattispecie, la sentenza impugnata dà atto dell'arresto in flagranza dei tre imputati da parte degli operanti di p.g. i quali, fingendosi acquirenti hanno avuto modo di osservare i tre imputati che, nei diversi ruoli (uno prendeva i con- tatti con i clienti, l'altro teneva i sacchetti contenenti i sacchetti in cellophane e un bilancino di precisione oltre che un sacchetto di monete e il terzo gli stava accanto) e che si davano alla fuga non appena gli investigatori si qualificavano. Con quanto detto il ricorso non prova neppure a confrontarsi limitandosi, con generiche e aspe- cifiche asserzioni a sostenere che mancherebbe l'assoluta certezza circa la com- missione del reato contestato "essendo oltremodo verosimile che la sostanza se- questrata non fosse destinata alla cessione a terzi".
3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedi- mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13 maggio 2025 La Co liera est La