Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of arguments already rejected in lower court proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was already contested and rejected in the appellate judgment. The appellant argued that the lower courts failed to logically establish his identity and presence at the crime scene, but the appellate court had already sufficiently reasoned that physical identification and vehicle ownership made his presence certain. The supreme court ruled that repeating these same arguments without engaging critically with the established facts violates the principle of admissibility in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined and rejected in the contested judgment without providing new critical analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AULISIO GIUSEPPE nato a MONTEMURRO il 29/09/1949 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 19 novembre 2024 la Corte di appello di Ancona, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Macerata del 6 giugno 2023, con cui Aubsio Giuseppe era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e alla sospensione della patente di guida per anni due e mesi sei, in ordine ai reati di cui agli artt.189, commi 1, 6 e 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 582 cod. pen. Fatto commesso il 21 gennaio 2019 in Porto Recanati (MC).
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa l'accertamento dell'identità dell'imputato e la presenza dello stesso sul luogo del fatto. Con memoria depositata telematicamente in data 4 aprile 2025, il ricorrente ha ribadito i motivi, contestando la proposta di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
3. Il ricorso deve essere dìchiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato, di fatto reitera le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, vagliate da parte della Corte territoriale. La Corte di appello di Ancona, invero, ha adeguatamente motivato affermando che non vi è alcun dubbio sull'individuazione fisica dell'imputato, alla luce della dettagliata descrizione del soggetto effettuata dal teste Bozza e del fatto che il veicolo investitore risultava di proprietà dell'imputato.
Tale ricostruzione non può essere scalfita dalla tesi difensiva in quanto dagli atti non è emerso né che il motociclo fosse in uso a soggetti terzi, né che questo sia stato oggetto di alcun tipo di sottrazione impropria, circostanze che avrebbero potuto ipotizzare una ricostruzione alternativa credibile. È inammissibile, dunque, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato.
4. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de