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Ordinanza — n. 19283/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging sentencing disproportionality not covered by statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19283/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Badreddine Ellaouzi inadmissible without formalities. The appellant challenged the sentencing for drug trafficking, arguing disproportionality, but the Court noted that such grounds fall outside the specific statutory requirements for appeals against sentencing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or illegality of the penalty; other grounds like disproportionality are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing disproportionality drug trafficking offenses statutory appeal grounds procedural costs award motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Rilevato che il motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla congruità della pena, come determinata dalle parti e recepita dal decidente è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
artt. 110 cod. pen
in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano, come nel caso di specie, vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez.
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019
19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELLAOUZI BADREDDINE nato il 08/07/2002 avverso la sentenza del 30/01/2025 del TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Badreddine Ellaouzi ha presentato ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza del 30 gennaio 2025 con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, co. 1, e co. 1 bis d.P.R. n. 309/1990 per avere, in concorso con altri, in distinte occasioni, ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina e detenuto a fini di spaccio gr. 76,61 di hashish, 29,03 di cocaina e 36,20 di eroina nonché gr. 72,20 di hashish. Rilevato che il motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla congruità della pena, come determinata dalle parti e recepita dal decidente è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc.

Pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Né si prospettano profili di illegalità della pena. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano, come nel caso di specie, vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 La Consi ra est. ;IPA La