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Ordinanza — n. 19278/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against suspended license duration in plea bargain where sentence is below statutory average.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19278/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Ferrieri's appeal against the Ancona court's plea bargain inadmissible. Ferrieri argued the six-month driver's license suspension lacked explicit factual justification under Article 218 of the Road Code. The court ruled that when a suspended license is imposed below the statutory average in a plea bargain, no specific reasoning is required beyond stating its adequacy.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 218 c. str.: In plea bargain proceedings, if the administrative suspension of the driving license is applied at a level not exceeding the statutory average, the judge is not required to provide specific reasoning regarding the calculation parameters.

Parole chiave

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suspended license duration plea bargain sentencing statutory average calculation administrative sanction judicial discretion motivation requirement road code provisions accusa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Ferrieri Vincenzo ha proposto ricorso avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Ancona con la quale è stata applicata, ex art. 444 cod.
Art. 589 bis c.p.
pen., la pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 589 bis cod.
Art. 222 c. str.
nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei ai sensi dell'art. 222 cod.
Art. 218 c. str.
Qualora, invece il giudice applichi la sanzione in misura superiore alla media edittale, ha l'onere di fornire una motivazione che deve dare conto dei criteri di cui all'art. 218, comma 2, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Ferrieri Vincenzo ha proposto ricorso avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Ancona con la quale è stata applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art.
art. 589 bis cod. pen
pen., la pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 589 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 37628 del 30/09/2021, Di Cristofaro
Sez. 4, n. 31200 del 04/07/2024, Ene
Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi
259211), ritenendosi in tali casi sufficiente la motivazione implicita (così Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro
Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas
strada, ovvero della commisurazione della durata in ragione dell'entità del danno apportato, della gravità della violazione commessa, del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRIERI VINCENZO nato a BARI il 14/09/1972 avverso la sentenza del 30/01/2025 del GIP TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ferrieri Vincenzo ha proposto ricorso avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Ancona con la quale è stata applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei ai sensi dell'art. 222 cod. strada. Il ricorso affidato ad un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla durata della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida in ragione della omessa esplicitazione degli elementi fattuali inerenti ai parametri che dovrebbero sottendere alla commisurazione giudiziale, quelli di cui all'art.218 cod. strada tra l'altro in ipotesi in cui è stata ritenuta sussistente la circostanza attenuante di cui all'art 589 bis, co. 7, cod. pen.

Occorre richiamare i principi di legittimità governanti la materia come sintetizzati da Sez. 4, n. 37628 del 30/09/2021, Di Cristofaro, in motivazione, per cui allorché il giudice con la sentenza di «patteggiamento» applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in misura modesta e comunque inferiore alla media edittale, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (ex plurinnis, anche: Sez. 4, n. 31200 del 04/07/2024, Ene;

Sez. 4, 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738 - 01). Ed invero la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiannento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale. A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288).

Come la graduazione della pena, infatti, anche la graduazione delle sanzioni amministrative rientra nella discrezionalità del giudice di merito. E' principio consolidato quello per cui il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto, allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici motivi di meritevolezza in favore dell'imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211), ritenendosi in tali casi sufficiente la motivazione implicita (così Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738).

Qualora, invece il giudice applichi la sanzione in misura superiore alla media edittale, ha l'onere di fornire una motivazione che deve dare conto dei criteri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, ovvero della commisurazione della durata in ragione dell'entità del danno apportato, della gravità della violazione commessa, del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738). Il giudice si è attenuto a tale limite applicando la sanzione amministrativa in una misura inferiore alla media edittale pur senza fornire motivazione sul punto.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa