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Ordinanza — n. 19277/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility as generic retrial of first-instance arguments regarding recidiva proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19277/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Rosana Brvic's appeal inadmissible because it merely reiterated the grounds against the first-instance judgment without new specific arguments. The appellant argued that the administrative violation proving recidiva lacked definitive documentary proof, but the appellate court correctly relied on police testimony and the absence of prior appeals or payments. The Court upheld this reasoning, establishing that minimal proof suffices for recidiva demonstration without requiring formalized documentation.

Regesto Legislator

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Art. 116, co. 15 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285; The appeal is inadmissible if it reiterates generic grievances from the first instance, and for proving recidiva within two years, minimal proof such as police testimony is sufficient without mandatory documentary certification of the prior violation's finality.

Parole chiave

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recidiva nel biennio inammissibilità ricorso prova definitiva violazione guida senza patente Corte di Cassazione momento del reato testimonianza della vittima gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 116, co. 15 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Rosana Brvic ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma di conferma della sentenza con la quale il Tribunale di Viterbo con cui è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 116, co. 15 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRVIC ROSANA nato a ROMA il 23/05/1984 .tvverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rosana Brvic ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma di conferma della sentenza con la quale il Tribunale di Viterbo con cui è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 116, co. 15 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Con il ricorso, affidato ad un unico motivo, si deduce violazione di legge e difetto di motivazione riguardo alla esecutività della precedente violazione amministrativa integrante la recidiva nel biennio. L'impugnazione è inammissibile in quanto reiterativa delle censure mosse avverso la sentenza di primo grado che sono state correttamente valutate dal giudice di merito ed è, inoltre, generico e aspecifico.

E' costante l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, non è necessario che la prova della definitività della precedente violazione risulti documentalmente accertata, essendo sufficiente un minimo di prova, che può consistere anche nella testimonianza dell'agente di p.g. [cfr. Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200:"In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari")].

Nel caso in esame, la Corte d'appello ha richiamato la nota della Poistrada da cui risulta che, avverso la contestazione elevata in precedenza non era stato presentato ricorso né era stato effettuato alcun pagamento né dalla ricorrente né dal proprietario dell'autovettura alla guida della quale la ricorrente si trovava. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento oltre che della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2025 La Conigliere e