Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19275/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19275/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised did not fall within the closed list of complaints permissible under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the appellate court's sentence reduction and alleged a violation of Article 129 regarding the conditions for acquittal, which the court found were explicitly excluded from review in this context. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: In appeals against sentences issued pursuant to Article 599-bis, only specific grounds regarding the formation of consent or the content of the ruling are admissible, excluding complaints about waived conditions for acquittal or sentencing determinations not constituting illegality.

Parole chiave

Generato dall'IA
concordato in appello inammissibilità de plano numerus clausus doglianze determinazione della pena condizione di proscioglimento codice di procedura penale Cassa delle ammende dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Visti gli atti e la sentenza impugnata; rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Fabrizio Ciolfi, imputato per il reato previsto e punito dall'art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
309/1990, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta, contestualmente, vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata applicazione del disposto dell'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
275234 - 01]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
art. 599-bis cod. proc. pen
309/1990, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta, contestualmente, vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata applicazione del disposto dell'art.
art. 129 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOLFI FABRIZIO (CUI 04RTXGG) nato a ROMA il 25/11/1998 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata; rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Fabrizio Ciolfi, imputato per il reato previsto e punito dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta, contestualmente, vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata applicazione del disposto dell'art. 129 cod.proc.pen.; considerato che il motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile, non rientrando nel numerus clausus delle doglianze proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. [in termini, cfr.

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge»;

Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234 - 01]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso,