Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it merely requests re-evaluation of evidence already properly assessed by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Carmelo Alicata inadmissible, confirming the lower court's conviction for the traffic violation offense. Alicata argued for a violation of law regarding the elements of the crime, but the court determined his complaints amounted only to a request for re-evaluation of evidence already adequately assessed by the trial judges. The court upheld the principle that a prior administrative violation can serve as a prerequisite for criminal liability when subsequent conduct fulfills the new penal statute's requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7, co. 15 bis, d.lgs 285/1992; Art. 366 c.p.p.: An appeal limited to re-evaluating evidence already properly assessed by the court of first instance is inadmissible as it constitutes a mere request for reassessment rather than a valid legal objection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALICATA CARMELO nato a PALERMO il 21/09/1961 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA; v
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale locale nei confronti di Carmelo Alicata per il reato di cui all'art. 7, co. 15 bis, d.lgs 285/1992.
2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse dell'Alicata affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata.
3. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze proposte si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito che hanno adeguatamente motivato richiamando la deposizione dei testi appartenenti alla Polizia di Stato i quali, transitando lungo la via Almeyda notavano un rallentamento del traffico causato dalla presenza di un soggetto che all'altezza dell'incrocio, tramite gesti, invitava un utente della strada a parcheggiare seguendo le sue indicazioni. L'uomo era identificato e si accertava che lo stesso risultava già sanzionato per la medesima violazione in data 20.4.2019 con ciò rimarcando la sistematicità e la ripetizione delle condotte (Sez. 7, n. 2883 del 12/12/2024 dep. 2025, non massimata).
La Corte territoriale ha applicato, invero il principio secondo cui il previo accertamento definitivo di un illecito amministrativo può costituire presupposto per la configurabilità di un reato quando la condotta successivamente posta in essere, dopo l'entrata in vigore della nuova norma incriminatrice, integri la fattispecie penale.
3. Alla inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13 maggio 2025 La Con ra est. _ Maria Tr. 1r-naf r DEPOSIT