Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to meet strict criteria for challenging plea agreement sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance sentence ratifying a plea agreement that included an aggravating circumstance for possessing a firearm while holding drugs. The Court ruled that the appeal failed to demonstrate a manifest error in the legal qualification of the facts as required by law. Consequently, the specific argument regarding the double incrimination of the drug and weapon possession was rejected as not immediately evident from the indictment or the judgment's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5, cod. proc. pen.: An appeal against a plea agreement sentence is limited to specific grounds, and a claim of erroneous legal qualification is admissible only if it constitutes a manifest error where the qualification is clearly eccentric to the indictment and judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLI ALESSANDRO nato a ROMA il 03/06/1988 avverso la sentenza del 20/01/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alessandro Belli ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Roma con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 73, co. 1 bis e 80 co. 1 lett.
d) d.P.R. 209/1990 e 23, co. 3, L. 110/1975. Belli era colto nella flagranza della detenzione all'interno del veicolo sul quale veniva controllato di sette involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 3,56 grammi e sulla sua persona altri 19,90 grammi della stessa sostanza occultati negli slip. In occasione della perquisizione domici- liare che seguiva era rinvenuta altra sostanza stupefacente dello stesso tipo dalla quale erano ricavabili 668 dosi medie singole nonché una pistola Beretta calibro 6,35 munita di 53 cartucce.
Al Belli erano contestati, dunque, il reato di detenzione di stupefacente aggravato dall'aver commesso il fatto quale persona armata per- ché in possesso dell'arma nonché della detenzione dell'arma clandestina in quanto avente numero di matricola abraso. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato ad un unico motivo con il quale la difesa si duole che il Tribunale abbia ratificato la proposta di patteggia- mento per mezzo della quale le parti avevano prospettato la sussistenza dell'ag- gravante di cui all'art. 80 lett.
d) d.P.R. 309/1990 rilevando che "melius re per- pensa detta prospettazione e la scelta tribunalizia di avallarla pedissequamente si sono rivelate infelici" poiché le contestazioni oggetto dell'accordo postulavano la doppia incriminazione di una stessa unica condotta, il che avrebbe dovuto condurre all'esclusione della circostanza aggravante. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va pre- messo che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successi- vamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli -casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correla- zione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
In particolare, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sen- tenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualifi- cazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, pale- semente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inam- missibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di im- putazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahnned Ahmed, Rv. 283023).
Nel caso di specie, peraltro, la Corte ha precisato, con congrui richiami giu- risprudenziali che la circostanza contestata opera per effetto del rapporto di coin- cidenza temporale e di luogo tra la detenzione della droga e quello dell'arma in capo alla stessa persona, "senza che ciò determini una duplicazione di incrimina- zione della medesima condotta rispetto al delitto contestato al capo b) dell'impu- tazione", ossia la detenzione dell'arma clandestina, in quanto con matricola abrasa. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile "senza for- malità" ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende per ciascuno.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ee-vaxsafFrelategdella somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13 maggio 2025 La ,.) igliera est. La Pre e te t