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Ordinanza — n. 19258/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to specify grounds under Art. 610 c.p.p. regarding plea bargain appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19258/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Hamza Benrakia, challenged a plea bargain sentence but failed to specify any of the limited grounds permitted for such appeals, such as errors in legal qualification or the expression of the defendant's will. Consequently, the court ruled that the vague and specific-less petition did not meet the statutory requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis c.p.p.; Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or penalty legality; appeals failing to specify these grounds are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal specific grounds requirement Criminal Procedure Code Cassation admissibility caso poco grave responsabilità penale dei minori vie di fatto

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 1 comma 62 della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 1 comma 51 della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 444 c.p.p.
deducendo violazione dell'art. 444 c.p.p. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 444 c.p
deducendo violazione dell'art. 444 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENRAKIA HAMZA (CUI 069S6ZT) nato il 05/08/2002 avverso la sentenza del 28/01/2025 del GIP TRIBUNALE di TORINOdat-e-avvése-~1"; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 6658/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Benrakia Hamza ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione dell'art. 444 c.p.p. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato , al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Il ricorrente propone un ricorso di poche righe, limitandosi a lamentare una violazione di legge che poi non esplicita in alcun modo, con un ricorso del tutto aspecifico, mancante anche graficamente della specificazione dei motivi.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13/05/2025 Il C sigliere est sore \,,_, La re *d