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Ordinanza — n. 19256/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to meet strict admissibility requirements under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19256/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Danilo Pittaluga's appeal against the Venice Court of Appeal's second-instance judgment inadmissible. The appellant argued that the lower court ignored evidence regarding his driving and failed to consider the particular lightness of the offense, but the Court ruled that these grounds were not properly substantiated. Consequently, the appeal was rejected because it did not adequately engage with the reasoning of the contested decision and lacked the necessary legal critique required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals declared inadmissible when they fail to engage with the lower court's reasoning or lack the requisite legal critique, precluding the examination of subsequent bars to punishment like prescription.

Parole chiave

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inadmissibility appeal particular lightness offense prescription bar legal critique requirement criminal procedure law gravi addebiti penali allegazioni fattuali non credibili attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 186, commi 2, 3, 4, 5 e 7 cod. strada
Derivandone che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co.
Art. 104 e 131 bis cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 131-bis cod. pen
Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013
Sez. U n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019
Sez. 2 n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 7 Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018
Sez. U n. 32 del 22/11/2000
Sez. U n. 23428 del 02/03/2005
Sez. U n. 19601 del 28/02/2008
Sez. 2 n. 28848 del 08/05/2013
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITTALUGA DANILO nato a CONEGLIANO il 01/10/1971 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 6608/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Danilo Pittaluga ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione degli artt. 186, commi 2, 3, 4, 5 e 7 cod. strada, e con un secondo violazione degli artt. 104 e 131 bis cod. pen. Quanto al primo profilo lamenta che la sentenza della Corte di Appello di Ve- nezia non dia conto della prova che il ricorrente fosse alla guida del veicolo e si ponga in maniera acritica rispetto all'attendibilità dei testi e sia fondata sul falso presupposto della regolarità del procedimento diretto all'accertamento dell'alcole- mia e dell'apparecchio etilometrico.

Si ritiene che la ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri non sia attendibile e si sottolinea che questi ultimi non sono esperti del funzionamento dell'etilometro per poterne assicurare il corretto funziona- mento. Quanto al secondo motivo lamenta che non siano stati presi in considerazione che il comportamento dell'imputato non è abituale e che si sia trattato solo di una fuoriuscita di strada autonoma senza coinvolgimento di terzi per concedere la te- nuità del fatto. In ultima istanza sb chiede che il reato sia dichiarato estinto per prescrizione qualora i due precedenti motivi di ricorso non venissero accolti.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il secondo motivo, poi, afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difen- sive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.N. 6608/2025 R.G.

3. I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1 I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto e hanno dato atto che, nel caso che ci occupa, i Carabinieri non possano aver ricostruito il fatto in maniera errata, in quanto il Pittaluga è stato travato dai Carabinieri sul luogo dell'incidente in stato alterato con i sintomi dell'ebbrezza alcolica, versione confermata anche dal teste Trotta, inoltre non essendoci nessun'altro nel luogo del fatto si deduce verosimil- mente che l'imputato era alla guida del veicolo.

In ordine a tale ultimo aspetto e alla contestata circostanza che l'imputato fosse alla guida dell'auto si rimanda alla condivisibile e recente disamina della questione operata da Sez. 4 n. 4931 del 23/1/2024, Bonato, non mass che ha affermato il principio di diritto che: "In tema di guida in stato di ebbrezza, qualora l'imputato sia controllato dagli operanti al di fuori della propria autovettura, a fronte di plurimi elemelti indiziari che portino a ritenere che egli si trovasse alla guida già in stato di ebbrezza, è onere dell'imputato introdurre elementi di prova atti a suffragare la tesi difensiva che egli non fosse alla guida o che il consumo di alcolici sia stato successivo all'incidente, ad esempio, attraverso la produzioni degli scontrini di acquisto dell'alcool, la constatazione della presenza sul luogo dei fatti di bicchieri o bottiglie, o una prova testimoniale che collochi l'assunzione dell'alcool in un momento intercorrente tra le cessazione della guida e l'intervenuto controllo".

Per quanto concerne il corretto funzionamento dell'etilometro (regolarità delle revisioni e preventiva omologazione) e il corretto uso dello stesso da parte dei Carabinieri sono un presupposto per utilizzo dei risultati ottenuti che nel caso in questione sono stati usati. I Carabinieri hanno dato atto della regolarità della strumentazione utilizzata e la Corte territoriale ha operato un buon governo dei dicta (cfr. ex multis, Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032, Sez. 4 n. 6580 del 28/1/2020, Zannoni, non mass.; Sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937;

Sez. 4 n. 517 dell'11/2/2021, Guiducci, non mass.; oltre che la recentissima Sez. 4 n. 33371 del 8/6/2023, Kanaychev non mass. e Sez. 4 n. del 23/1/2024, Skrzyszewski, non mass.,) che, in pnmis, per quanto riguarda l'etilometro, hanno evidenziato come l'omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, comm 6, 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495 N. 6608/2025 R.G. e che ciò differenzia la disciplina in tema di etilometro rispetto a quella avente ad oggetto l'autovelox, colpita dalla declaratoria di incostituzionalità operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015.

Derivandone che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest (così Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), fa ri- scontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (in tal senso la neces- saria precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032), che nel caso che ci occupa non è stato adempiuto. 3.2 Quanto al secondo motivo il fatto — al di là dell'errato riferimento ai pre- cedenti penali da cui è gravato l'imputato, che non possono essere valutati a tal fine— il fatto non è stato ritenuto qualificabile come di particolare tenuità avendo dato atto la Corte territoriale di avere fatto riferimento alla gravità del fatto, ben illustrata nel corpo della motivazione seppure in altre parti della stessa.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente». Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rite- nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclu- sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf.

Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione N. 6608/2025 R.G. di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del pre- detto).

4. Il reato per cui, si procede non era prescritto all'atto dell'emanazione della sentenza impugnata, e non lo è nemmeno oggi, in quanto i reati per cui si procede, commessi nel luglio 2019, non sono prescritti, atteso che ricadono sotto le previ- sioni della c.d. riforma Orlando che, per tutti i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e fino al 31 dicembre 2019, data successiva-mente alla quale l'intera disciplina è stata innovata dalla legge 27 settembre 2021, n. 134.ha introdotto un termine di sospensione di diciotto mesi decorrente dalla data del deposito della motivazione della sentenza di primo grado.

Le contravvenzioni, in esame, pertanto, si sarebbero prescritte non prima del mese di giugno 2024. Peraltro, nemmeno si sarebbe potuta porre in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il for- marsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impu- gnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p