Cassation court dismisses appeal for driving without license due to inadmissible and unfounded legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Stanciu Costel Catalin inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code and violations of procedural articles regarding reasonable doubt. The court rejected these claims because the arguments merely reiterated first-instance criticisms and incorrectly applied the non-prosecution provision to a traffic contravention lacking habitual conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 125, 192 cod. proc. pen.; The causes of non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code are inapplicable to traffic contraventions lacking habitual conduct, and appeals must present new legal arguments rather than reiterating first-instance criticisms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANCIU COSTEL CATALIN nato il 15/03/1985 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; ,/- r-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 10 ottobre 2024, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bologna del 12 luglio 2023 con cui Stanciu Costei Catalin era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2000,00 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art.116, comma 15, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essere stato sorpreso alla guida senza essere in possesso della relativa patente.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto due ricorsi per Cassazione l'imputato, a mezzo di due difensori, deducendo: nel primo ricorso, con unico motivo, la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto ex art.131-bis cod. pen; nel secondo ricorso, con il primo motivo, violazione di legge con riguardo agli artt. 125, comma 3, e 192, comma 2, cod. proc. pen. in ossequio al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e, con il secondo motivo, la mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen. nonché la richiesta di sostituzione della sanzione detentiva irrogata con la sanzione pecuniaria ex art.53 d.lgs. 689/1981.
3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti, oltre che manifestamente infondati. I motivi addotti in ambedue i ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato, di fatto reiterano le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, vagliate da parte della Corte territoriale.
Il primo motivo del secondo ricorso, inoltre, risulta manifestamente infondato in quanto prospetta una palese illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato. All'interno del ricorso, invero, si lamenta genericamente una "motivazione affetta da manifesto travisamento" con riguardo all'identificazione del ricorrente quale conducente. La Corte di appello di Bologna, al contrario, ha ritenuto che il ricorrente fosse il conducente del veicolo tramite elementi oggettivi, come l'identificazione compiuta dagli agenti operanti sul posto.
Ciò assunto, l'inammissibilità si fonda anche sull'erroneo riferimento all'art.131-bis, in quanto la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, Sentenza n. 28657 del 05/07/2024 - Rv. 286812-01).
4. All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 4 -4 euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.