Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19252/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating rejected first and second instance arguments without new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19252/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected in the first and second instance proceedings. The appellant argued for generic mitigating circumstances under Article 62 bis of the Penal Code, but the lower courts correctly noted these require specific factual elements beyond the defendant's conduct. The court ruled that since the appeal lacked a new legal ground and simply reiterated the same criticisms, it violated the rules of admissibility for cassation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62 bis cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected in lower courts without presenting new legal grounds or engaging critically with the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances cassation admissibility reiteration of arguments Article 62 bis Penal Code procedural exhaustion stretti legami personali pericolo per l'incolumità pubblica parentela

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 bis cod. pen.
La Corte di appello di Palermo, invero, ha correttamente ritenuto che le attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
artt. 81 cod. pen
art. 62 bis cod. pen
La Corte di appello di Palermo, invero, ha correttamente ritenuto che le attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIINA NOEMI nato a PALERMO il 26/08/1995 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza dellri-ovemprej 2024, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede del 13 luglio 2023, con cui Riina Noemi era stata condannata alla pena di anni tre di reclusione ed euro 10000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Fatto commesso fino al 26 marzo 2023 in Palermo.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo con unico motivo violazione di legge con riferimento all'art.62 bis cod. pen. per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce della corretta valutazione dei fatti e della condotta processuale tenuta. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito in sede di legittimità poiché, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni per le quali non si è ritenuto che ricorressero i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di fatto reitera le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, vagliate da parte della Corte territoriale.

La Corte di appello di Palermo, invero, ha correttamente ritenuto che le attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. non costituiscono una forma di benevola elargizione da parte del giudice come definito dalla difesa, ma devono essere ancorate a dei seri elementi di valutazione riferiti al caso concreto, nel cui contesto anche la presenza di un solo indice negativo prevalente può portare ad escluderle (pag. 2 della sentenza impugnata). È inammissibile, dunque, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato.

Il motivo avanzato, inoltre, risulta non consentito anche rispetto al trattamento punitivo, in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, e da un adeguato esame delle deduzioni difensive: con riguardo all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis cod. pen., la Corte di appello di Palermo ha specificato che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per riconoscere le predette attenuanti, in considerazione: della spiccata rilevanza della condotta delittuosa, declinata in un quantitativo non indifferente della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputata; del giro di vendita e commercializzazione ben strutturato che presuppone un'organizzazione dell'attività illecita di spaccio; della propensione al crimine dell'imputata e dell'inserimento della stessa in circuiti criminali nonostante la giovane età (pagg. 2-3 della sent. impugnata).

All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme